Art. 254.
Sequestro di corrispondenza
(( 1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici,
telematici o di telecomunicazioni e' consentito procedere al
sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri
oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che
l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti
dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo
di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il
reato. ))
2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria,
questi deve consegnare all'autorita' giudiziaria gli oggetti di
corrispondenza sequestrati, senza aprirli (( o alterarli )) e senza
prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra
la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti
all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.