Art. 254. 
                     Sequestro di corrispondenza 
  (( 1. Presso coloro che forniscono  servizi  postali,  telegrafici,
telematici  o  di  telecomunicazioni  e'  consentito   procedere   al
sequestro di lettere, pieghi,  pacchi,  valori,  telegrammi  e  altri
oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che
l'autorita' giudiziaria abbia  fondato  motivo  di  ritenere  spediti
dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o  per  mezzo
di persona diversa, o che comunque possono  avere  relazione  con  il
reato. )) 
  2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria,
questi deve  consegnare  all'autorita'  giudiziaria  gli  oggetti  di
corrispondenza sequestrati, senza aprirli (( o alterarli ))  e  senza
prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto. 
  3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra
la  corrispondenza  sequestrabile  sono   immediatamente   restituiti
all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.