Art. 2847.
(Durata dell'efficacia dell'iscrizione).
L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data.
L'effetto cessa se l'iscrizione non e' rinnovata prima che scada
detto termine. ((172))
----------------
AGGIORNAMENTO (172)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l'art. 13, comma 8-sexies)
che "Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile, e in deroga
all'articolo 2847 del codice civile, se il creditore e' soggetto
esercente attivita' bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a
garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue
automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione
garantita".