(Codice della navigazione-art. 32)
                              Art. 32. 
           (Delimitazione di zone del demanio marittimo). 
 
  Il capo del compartimento, quando  sia  necessario  o  se  comunque
ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del
demanio marittimo, invita, nei modi  stabiliti  dal  regolamento,  le
pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse  a
presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni. 
 
  ((Le contestazioni che sorgono nel corso della  delimitazione  sono
risolte in via amministrativa dal direttore  marittimo,  di  concerto
con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo. 
 
  In caso di accordo di tutte le parti interessate  il  provvedimento
del direttore  marittimo  da'  atto  nel  relativo  processo  verbale
dell'accordo intervenuto. 
 
  Negli altri casi il provvedimento deve  essere  comunicato,  con  i
relativi documenti, al Ministro per la marina  mercantile,  il  quale
entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  puo'  annullarlo  con  suo
decreto, da  notificarsi,  entro  i  dieci  giorni  successivi,  agli
interessati per tramite del direttore marittimo. 
 
  In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della
contestazione  spetta  al  Ministro  per  la  marina  mercantile,  di
concerto con quello per le finanze. 
 
  Nelle  controversie  innanzi  alle  autorita'  giurisdizionali,  la
tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al  Ministro  per  le
finanze)).