(Codice Penale-art. 469)
                              Art. 469. 
 
(Contraffazione delle  impronte  di  una  pubblica  autenticazione  o
                           certificazione) 
 
  Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli
precedenti, contraffa' le impronte di una pubblica  autenticazione  o
certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa
uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace  alle  pene
rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. 
                                                               ((16)) 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36,  comma
1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati  nel
presente Testo Unico, all'uso e messa in  vendita  e  detenzione  dei
contrassegni  contraffatti  ed  alla   detenzione   degli   strumenti
destinati alla contraffazione".