(CODICE CIVILE-art. 2929 bis)
                           Art. 2929-bis. 
 
(Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita'  o  di
                   alienazioni a titolo gratuito). 
 
  Il creditore che sia pregiudicato  da  un  atto  del  debitore,  di
costituzione di vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che  ha
per oggetto beni immobili o mobili  iscritti  in  pubblici  registri,
compiuto a titolo gratuito successivamente al  sorgere  del  credito,
puo' procedere, munito di titolo  esecutivo,  a  esecuzione  forzata,
ancorche' non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di
inefficacia, se trascrive il pignoramento  nel  termine  di  un  anno
dalla data in cui l'atto e' stato trascritto. La disposizione di  cui
al presente comma si applica anche al creditore anteriore che,  entro
un anno  dalla  trascrizione  dell'atto  pregiudizievole,  interviene
nell'esecuzione da altri promossa. 
 
  ((Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, e'  stato
trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle
forme  dell'espropriazione  contro  il  terzo  proprietario   ed   e'
preferito ai creditori personali di costui  nella  distribuzione  del
ricavato. Se con l'atto e' stato riservato o  costituito  alcuno  dei
diritti di cui  al  primo  comma  dell'articolo  2812,  il  creditore
pignora la cosa come libera  nei  confronti  del  proprietario.  Tali
diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono
ammessi a far valere le loro ragioni  sul  ricavato,  con  preferenza
rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili. 
 
  Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione  e  ogni  altro
interessato  alla  conservazione  del  vincolo  possono  proporre  le
opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V  del  libro  terzo  del
codice di procedura  civile  quando  contestano  la  sussistenza  dei
presupposti di cui  al  primo  comma  o  che  l'atto  abbia  arrecato
pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia  avuto
conoscenza del pregiudizio arrecato. 
 
  L'azione esecutiva di cui al presente articolo non puo' esercitarsi
in pregiudizio dei diritti acquistati a  titolo  oneroso  dall'avente
causa del contraente immediato, salvi gli effetti della  trascrizione
del pignoramento)). 
                                                                (245) 
 
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AGGIORNAMENTO (245) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 6) che  "
Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma  1,  lettere  d),
l), m), n), si  applicano  esclusivamente  alle  procedure  esecutive
iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del  presente
decreto".