(Codice Penale-art. 476)
                              Art. 476. 
 
(Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) 
 
  Il pubblico ufficiale,  che,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,
forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto  vero,  e'
punito con la reclusione da uno a sei anni. 
 
  Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede
fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a dieci anni. 
                                                               ((91)) 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera d)) che "E' concessa amnistia: 
  [...] 
  d) per il reato previsto dall'art. 476 in relazione  agli  articoli
491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsita' in cambiale o
in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al  portatore".
Ha inoltre disposto (con  l'art.  11,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.