(Codice Penale-art. 479)
                              Art. 479. 
 
(Falsita'  ideologica  commessa  dal  pubblico  ufficiale   in   atti
                              pubblici) 
 
  Il  pubblico  ufficiale,  che,  ricevendo  o   formando   un   atto
nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto e'
stato da lui compiuto o e' avvenuto alla sua presenza, o attesta come
da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o  altera
dichiarazioni da lui ricevute, o comunque  attesta  falsamente  fatti
dei quali l'atto e' destinato a provare  la  verita',  soggiace  alle
pene stabilite nell'articolo 476. 
                                                               ((86)) 
 
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AGGIORNAMENTO (86) 
  Il D.L. 26 novembre 1980,  n.  776,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater,
comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli  479,  480,
481 e  483  del  codice  penale,  commessi  per  conseguire  benefici
disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'".