(CODICE CIVILE-art. 2956)
                             Art. 2956. 
 
                     (Prescrizione di tre anni). 
 
  Si prescrive in tre anni il diritto: 
    1) dei prestatori di lavoro, per le  retribuzioni  corrisposte  a
periodi superiori al mese; ((9)) 
    2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e  per
il rimborso delle spese correlative; 
    3) dei notai, per gli atti del loro ministero; 
    4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni  impartite
a tempo piu' lungo di un mese. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n.  63  (in
G.U. 1a s.s.  11/06/1966,  n.  143)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
"costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1,  del
Codice civile limitatamente alla  parte  in  cui  consentono  che  la
prescrizione  del  diritto  alla  retribuzione  decorra  durante   il
rapporto di lavoro".