Art. 497-bis. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio ((e' punito con la reclusione da due a cinque anni)). La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.