(Codice Penale-art. 497 bis)
                            Art. 497-bis. 
 
   Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. 
 
  Chiunque e' trovato in possesso di un documento  falso  valido  per
l'espatrio ((e' punito con la reclusione da due a cinque anni)). 
 
  La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo  alla  meta'
per chi fabbrica o comunque  forma  il  documento  falso,  ovvero  lo
detiene fuori dei casi di uso personale.