(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 281 decies)
                          Art. 281-decies. 
                      (Ambito di applicazione). 
 
  Quando i fatti di causa non  sono  controversi,  oppure  quando  la
domanda e' fondata su prova documentale, o e' di pronta  soluzione  o
richiede un'istruzione non complessa, il giudizio e' introdotto nelle
forme del procedimento semplificato. 
 
  Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica
la domanda puo' sempre essere proposta nelle forme  del  procedimento
semplificato. 
                                                        (171) ((173)) 
 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".