ART. 256
(attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata)
1. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo
29-quattuordecies, comma 1,)) Chiunque effettua una attivita' di
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208,
209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti
non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di
rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese
ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo
incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali
o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192,
commi 1 e 2.
3. ((Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo
29-quattuordecies, comma 1,)) Chiunque realizza o gestisce una
discarica non autorizzata e' punito con la pena dell'arresto da sei
mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni
e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se
la discarica e' destinata, anche in parte, allo smaltimento di
rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue
la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva
se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi
gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della meta' nelle
ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate
nelle autorizzazioni, nonche' nelle ipotesi di carenza dei requisiti
e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187,
effettua attivita' non consentite di miscelazione di rifiuti, e'
punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito
con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena
dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a
duecento litri o quantita' equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7,
8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non
adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti
con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a
quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di
corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto
di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente
comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo
234.
9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della meta' nel caso
di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza
del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti
dagli articoli 233, 234, 235 e 236.