(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 290)
                              Art. 290. 
                      (Contumacia dell'attore). 
 
  Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo  171
ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa  richiesta
((nella comparsa di risposta)), ordina che sia proseguito il giudizio
e da' le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti  dispone
che la causa sia cancellata dal ruolo, e  il  processo  si  estingue.
((178)) 
 
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AGGIORNAMENTO (178) 
  Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7,  comma
1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni  del  presente
decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".