Art. 290.
(Contumacia dell'attore).
Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171
ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta
((nella comparsa di risposta)), ordina che sia proseguito il giudizio
e da' le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone
che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue.
((178))
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AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma
1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente
decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28
febbraio 2023".