(Codice Penale-art. 544 ter)
                            Art. 544-ter. 
 
                    (Maltrattamento di animali). 
 
  Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione  ad
un animale ovvero lo sottopone  a  sevizie  o  a  comportamenti  o  a
fatiche  o  a  lavori  insopportabili  per  le  sue   caratteristiche
etologiche e' punito con la reclusione ((da tre a diciotto mesi o con
la multa da 5.000 a 30.000 euro)). 
 
  La stessa pena si  applica  a  chiunque  somministra  agli  animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi. 
 
  La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma
deriva la morte dell'animale.