Art. 340.
Remissione della querela
1. La remissione della querela e' fatta e accettata personalmente o
a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta
dall'autorita' procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria
che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorita'.
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono
fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.
3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del
codice penale e' nominato a norma dell'articolo 338.
((4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo
che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto)).