Art. 340. 
                      Remissione della querela 
  1. La remissione della querela e' fatta e accettata personalmente o
a  mezzo  di  procuratore  speciale,   con   dichiarazione   ricevuta
dall'autorita' procedente o da un ufficiale  di  polizia  giudiziaria
che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorita'. 
  2. La dichiarazione di remissione e  quella  di  accettazione  sono
fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela. 
  3. Il curatore speciale previsto  dall'articolo  155  comma  4  del
codice penale e' nominato a norma dell'articolo 338. 
  ((4. Le spese del procedimento sono a carico del  querelato,  salvo
che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto)).