(CODICE CIVILE-art. 403)
                              Art. 403. 
 
     (Intervento della pubblica autorita' a favore dei minori). 
 
  ((Quando il minore e' moralmente o materialmente abbandonato  o  si
trova  esposto,  nell'ambiente  familiare,  a  grave  pregiudizio   e
pericolo per la sua incolumita' psico-fisica e vi e' dunque emergenza
di provvedere)), la pubblica  autorita',  a  mezzo  degli  organi  di
protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino  a  quando
si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. ((313)) 
 
  ((La pubblica autorita' che ha adottato il provvedimento emesso  ai
sensi del primo comma ne  da'  immediato  avviso  orale  al  pubblico
ministero  presso  il  tribunale   per   i   minorenni,   nella   cui
circoscrizione il minore ha  la  sua  residenza  abituale;  entro  le
ventiquattro ore successive al collocamento del minore in  sicurezza,
con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o  dai  soggetti
esercenti  la  responsabilita'  genitoriale,  trasmette  al  pubblico
ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione  utile  e
di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela
del minore.)) ((313)) 
 
  ((Il pubblico ministero, entro le successive  settantadue  ore,  se
non dispone la revoca del collocamento, chiede  al  tribunale  per  i
minorenni la convalida del provvedimento; a tal  fine  puo'  assumere
sommarie informazioni  e  disporre  eventuali  accertamenti.  Con  il
medesimo ricorso il pubblico ministero puo'  formulare  richieste  ai
sensi degli articoli 330 e seguenti.)) ((313)) 
 
  ((Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni,
con decreto del presidente o del giudice da  lui  delegato,  provvede
sulla richiesta di convalida del provvedimento,  nomina  il  curatore
speciale del minore e  il  giudice  relatore  e  fissa  l'udienza  di
comparizione delle  parti  innanzi  a  questo  entro  il  termine  di
quindici giorni. Il decreto e' immediatamente comunicato al  pubblico
ministero e all'autorita' che ha adottato  il  provvedimento  a  cura
della cancelleria. Il ricorso e  il  decreto  sono  notificati  entro
quarantotto ore agli esercenti la responsabilita'  genitoriale  e  al
curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal  fine  puo'
avvalersi della polizia giudiziaria.)) ((313)) 
 
  ((All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti  e
puo' assumere informazioni; procede inoltre  all'ascolto  del  minore
direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto.
Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i  minorenni,  in
composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica
o  revoca  il  decreto  di  convalida,  puo'  adottare  provvedimenti
nell'interesse del minore e qualora siano state proposte  istanze  ai
sensi  degli  articoli  330  e  seguenti  da'  le  disposizioni   per
l'ulteriore corso del  procedimento.  Il  decreto  e'  immediatamente
comunicato alle parti a cura della cancelleria.)) ((313)) 
 
  ((Entro il termine perentorio di dieci giorni  dalla  comunicazione
del decreto il pubblico ministero, gli esercenti  la  responsabilita'
genitoriale e il curatore  speciale  possono  proporre  reclamo  alla
corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del  codice  di  procedura
civile.  La  corte  d'appello  provvede  entro  sessanta  giorni  dal
deposito del reclamo.)) ((313)) 
 
  ((Il provvedimento emesso dalla pubblica autorita' perde  efficacia
se la trasmissione degli atti da parte della pubblica  autorita',  la
richiesta di convalida da parte del pubblico ministero  e  i  decreti
del tribunale per  i  minorenni  non  intervengono  entro  i  termini
previsti. In questo caso  il  tribunale  per  i  minorenni  adotta  i
provvedimenti  temporanei  e  urgenti  nell'interesse  del  minore.))
((313)) 
 
  ((Qualora il minore sia collocato in comunita' di  tipo  familiare,
quale  ipotesi  residuale  da  applicare  in  ragione  dell'accertata
esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le  norme
in tema di affidamento familiare)). ((313)) 
 
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AGGIORNAMENTO (313) 
  La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
37) che "Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del  presente  articolo
si   applicano   ai   procedimenti   instaurati   a   decorrere   dal
centottantesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge".