(CODICE CIVILE-art. 414)
                              Art. 414. 
 
           (( (Persone che possono essere interdette). )) 
 
  ((Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in
condizioni di abituale infermita' di mente che li rende  incapaci  di
provvedere ai  propri  interessi,  sono  interdetti  quando  cio'  e'
necessario per assicurare la loro adeguata protezione)).