Art. 415.
(Persone che possono essere inabilitate).
Il maggiore di eta' infermo di mente, lo stato del quale non e'
talmente grave da far luogo all'interdizione, puo' essere
inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalita' o per
abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono se'
o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla
nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione
sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che
essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri
interessi.((146))
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AGGIORNAMENTO (146)
La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che
"Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacita' naturale"."