(Codice Penale-art. 578)
                              Art. 578. 
 
 (( (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale). )) 
 
  ((La madre che cagiona la morte del proprio neonato  immediatamente
dopo il parto, o del feto  durante  il  parto,  quando  il  fatto  e'
determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al
parto, e' punita con la reclusione da quattro a dodici anni. 
 
  A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si  applica
la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi  hanno
agito al solo scopo  di  favorire  la  madre,  la  pena  puo'  essere
diminuita da un terzo a due terzi. 
 
  Non si applicano  le  aggravanti  stabilite  dall'articolo  61  del
codice penale)).