(Codice Penale-art. 580)
                              Art. 580. 
 
                  (Istigazione o aiuto al suicidio) 
 
  Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui  proposito
di suicidio, ovvero ne agevola in  qualsiasi  modo  l'esecuzione,  e'
punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a  dodici
anni. Se il suicidio non avviene, e' punito con la reclusione da  uno
a cinque anni, sempre  che  dal  tentativo  di  suicidio  derivi  una
lesione personale grave o gravissima. 
 
  Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o  aiutata
si trova in  una  delle  condizioni  indicate  nei  numeri  1°  e  2°
dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta e' minore
degli  anni  quattordici  o  comunque  e'   priva   della   capacita'
d'intendere o  di  volere,  si  applicano  le  disposizioni  relative
all'omicidio. 
                                                              ((300)) 
 
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AGGIORNAMENTO (300) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 25  settembre  -  22  novembre
2019, n. 242 (in G.U.  1ª  s.s.  27/11/2019,  n.  48)  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art.  580  del  codice  penale,
nella parte in  cui  non  esclude  la  punibilita'  di  chi,  con  le
modalita' previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n.
219 (Norme  in  materia  di  consenso  informato  e  di  disposizioni
anticipate di trattamento) - ovvero, quanto ai fatti  anteriori  alla
pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica, con modalita' equivalenti nei sensi di cui in motivazione
-, agevola l'esecuzione del proposito di  suicidio,  autonomamente  e
liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita  da  trattamenti
di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di
sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa  intollerabili,  ma
pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli,  sempre
che  tali  condizioni  e  le  modalita'  di  esecuzione  siano  state
verificate  da  una  struttura  pubblica   del   servizio   sanitario
nazionale,  previo  parere  del   comitato   etico   territorialmente
competente".