(Codice Penale-art. 581)
                              Art. 581. 
 
                             (Percosse) 
 
  Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia  nel
corpo o nella mente, e'  punito,  a  querela  della  persona  offesa,
((salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista  dall'articolo
61, numero 11-octies),)) con la reclusione fino a sei mesi o  con  la
multa fino a lire tremila. 
 
  Tale disposizione non si  applica  quando  la  legge  considera  la
violenza come elemento costitutivo o come circostanza  aggravante  di
un altro reato.