Art. 589-bis.
(( (Omicidio stradale o nautico). )).
((Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della
navigazione marittima o interna e' punito con la reclusione da due a
sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una
delle unita' da diporto di cui all'articolo 3 del codice della
nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai
sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nonche' degli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e
53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una
persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unita' da diporto di cui
all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la
morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore o di una delle unita' da diporto di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli
186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito
con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al quarto comma si applica altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella
consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a
quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando
contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o, ad
eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica,
ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in
cui il veicolo a motore o l'unita' da diporto sia di proprieta'
dell'autore del fatto e tale veicolo o unita' da diporto sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la
pena e' diminuita fino alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del
veicolo o dell'unita' da diporto cagioni la morte di piu' persone,
ovvero la morte di una o piu' persone e lesioni a una o piu' persone,
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo'
superare gli anni diciotto)).