Art. 590-bis.
(( (Lesioni personali stradali gravi o gravissime).))
((Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni
gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di
ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a
taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a
cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le
lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi' al
conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma
1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo
186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del
1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o
gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le
lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella
consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a
quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando
contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o
gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o
gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con
patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a
motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la
pena e' diminuita fino alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente
cagioni lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata
fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.))