(Codice Penale-art. 590 bis)
                            Art. 590-bis. 
 
        (( (Lesioni personali stradali gravi o gravissime).)) 
 
  ((Chiunque cagioni per colpa ad altri  una  lesione  personale  con
violazione delle norme sulla disciplina della  circolazione  stradale
e' punito con la reclusione da tre mesi a  un  anno  per  le  lesioni
gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. 
 
  Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in  stato  di
ebbrezza  alcolica  o   di   alterazione   psico-fisica   conseguente
all'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  ai   sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c),  e  187  del
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  cagioni  per  colpa  a
taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione  da  tre  a
cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a  sette  anni  per  le
lesioni gravissime. 
 
  Le pene di  cui  al  comma  precedente  si  applicano  altresi'  al
conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis,  comma
1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai  sensi  dell'articolo
186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del
1992,  cagioni  per  colpa  a  taluno  lesioni  personali   gravi   o
gravissime. 
 
  Salvo quanto previsto dal terzo  comma,  chiunque,  ponendosi  alla
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica  ai  sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi  a  tre  anni  per  le
lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. 
 
  Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi': 
    1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio  di  quella
consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a
quella  massima  consentita,  cagioni  per  colpa  a  taluno  lesioni
personali gravi o gravissime; 
    2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando
contromano, cagioni per colpa a  taluno  lesioni  personali  gravi  o
gravissime; 
    3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in  corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea
continua, cagioni per  colpa  a  taluno  lesioni  personali  gravi  o
gravissime. 
 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente  di  guida  o  con
patente sospesa o revocata, ovvero nel  caso  in  cui  il  veicolo  a
motore sia di proprieta' dell'autore del fatto  e  tale  veicolo  sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 
 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non  sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole,  la
pena e' diminuita fino alla meta'. 
 
  Nelle ipotesi di cui ai commi  precedenti,  qualora  il  conducente
cagioni lesioni a piu' persone,  si  applica  la  pena  che  dovrebbe
infliggersi per la piu' grave  delle  violazioni  commesse  aumentata
fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.))