Art. 593.
(Omissione di soccorso)
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli
anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se' stessa,
per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa,
omette di darne immediato avviso all'Autorita' ((e` punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro)).
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o
sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo,
omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato
avviso all'Autorita'.
Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale,
la pena e' aumentata; se ne deriva la morte, la pena e' raddoppiata.