(Codice Penale-art. 593)
                              Art. 593. 
 
                       (Omissione di soccorso) 
 
  Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli
anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a  se'  stessa,
per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o  per  altra  causa,
omette di darne immediato avviso all'Autorita'  ((e`  punito  con  la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro)). 
 
  Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano  che  sia  o
sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo,
omette di prestare  l'assistenza  occorrente  o  di  darne  immediato
avviso all'Autorita'. 
 
  Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale,
la pena e' aumentata; se ne deriva la morte, la pena e' raddoppiata.