Art. 418.
Fissazione dell'udienza
1. Entro ((cinque)) giorni dal deposito della richiesta, il giudice
fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera
di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97 quando l'imputato
e' privo di difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza
non puo' intercorrere un termine superiore a trenta giorni.