Art. 418. 
                       Fissazione dell'udienza 
  1. Entro ((cinque)) giorni dal deposito della richiesta, il giudice
fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in  camera
di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97 quando  l'imputato
e' privo di difensore di fiducia. 
  2. Tra la data di deposito della richiesta e la  data  dell'udienza
non puo' intercorrere un termine superiore a trenta giorni.