Art. 12
(( (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa).
))
((1. L'imprenditore commerciale e agricolo puo' chiedere la nomina
di un esperto al segretario generale della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si
trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di
squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono
probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente
perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le
modalita' di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori
ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una
soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1,
anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.
3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta
ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli
articoli 19 e 22.))