Art. 12 
 
 
             (( (Composizione negoziata per la soluzione 
                     della crisi d'impresa). )) 
 
  ((1. L'imprenditore commerciale e agricolo puo' chiedere la  nomina
di un esperto al  segretario  generale  della  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito  territoriale  si
trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in  condizioni  di
squilibrio  patrimoniale  o  economico-finanziario  che  ne   rendono
probabile  la  crisi  o  l'insolvenza   e   risulta   ragionevolmente
perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina  avviene  con  le
modalita' di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8. 
  2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i  creditori
ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di  individuare  una
soluzione per il superamento delle condizioni  di  cui  al  comma  1,
anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa. 
  3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38.  Resta
ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti  di  cui  agli
articoli 19 e 22.))