Art. 18 
 
 
                     (( (Misure protettive). )) 
 
  ((1.  L'imprenditore  puo'  chiedere,  con  l'istanza   di   nomina
dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalita'  di
cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del
patrimonio. L'istanza di  applicazione  delle  misure  protettive  e'
pubblicata nel registro  delle  imprese  unitamente  all'accettazione
dell'esperto  e,  dal  giorno  della   pubblicazione,   i   creditori
interessati non  possono  acquisire  diritti  di  prelazione  se  non
concordati con  l'imprenditore  ne'  possono  iniziare  o  proseguire
azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio  o  sui  beni  e  sui
diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa. Non  sono
inibiti i pagamenti. 
  2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce  nella
piattaforma telematica una  dichiarazione  sull'esistenza  di  misure
esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un  aggiornamento
sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi  dell'articolo
17, comma 3, lettera d). 
  3. Con l'istanza di cui al comma 1,  l'imprenditore  puo'  chiedere
che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate
iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti  o  a
determinati creditori o categorie di creditori.  Sono  esclusi  dalle
misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. 
  4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1  e
fino  alla   conclusione   delle   trattative   o   all'archiviazione
dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della
liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato  di  insolvenza
non puo' essere pronunciata,  salvo  che  il  tribunale  disponga  la
revoca delle misure protettive. Restano fermi  i  provvedimenti  gia'
concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1. 
  5. I creditori nei cui confronti operano le misure  protettive  non
possono,  unilateralmente,  rifiutare  l'adempimento  dei   contratti
pendenti o provocarne la  risoluzione,  ne'  possono  anticiparne  la
scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il  solo  fatto
del  mancato   pagamento   di   crediti   anteriori   rispetto   alla
pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1.  I  medesimi  creditori
possono  sospendere  l'adempimento  dei  contratti   pendenti   dalla
pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle
misure richieste.))