Art. 463. (Casi d'indegnita'). E' escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purche' non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilita' a norma della legge penale; 2)chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge ((...)) dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio; 3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile ((...)) con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia e' stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza e' stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale; ((3-bis) chi, essendo decaduto dalla potesta' genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non e' stato reintegrato nella potesta' alla data di apertura della successione della medesima)); 4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita; 5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata; 6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.