Art. 600-septies.2.
(Pene accessorie).
Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i
delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui
all'articolo 414-bis del presente codice conseguono:
1) la perdita della ((responsabilita' genitoriale)), quando la
qualita' di genitore e' prevista quale circostanza aggravante del
reato;
2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla
tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;
3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla
successione della persona offesa;
4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione
dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla
condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando,
comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto
all'interdizione perpetua.
La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei
delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui
all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di
minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque
incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio
o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate
abitualmente da minori.
In ogni caso e' disposta la chiusura degli esercizi la cui
attivita' risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente
sezione, nonche' la revoca della licenza di esercizio o della
concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.