(Codice Penale-art. 600 septies.2)
                         Art. 600-septies.2. 
 
                         (Pene accessorie). 
 
  Alla condanna o all'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per  i
delitti previsti dalla presente sezione  e  per  il  delitto  di  cui
all'articolo 414-bis del presente codice conseguono: 
    1) la perdita della ((responsabilita'  genitoriale)),  quando  la
qualita' di genitore e' prevista  quale  circostanza  aggravante  del
reato; 
    2) l'interdizione perpetua da qualsiasi  ufficio  attinente  alla
tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno; 
    3) la perdita del diritto  agli  alimenti  e  l'esclusione  dalla
successione della persona offesa; 
    4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;  l'interdizione
dai pubblici uffici per la durata di  anni  cinque  in  seguito  alla
condanna alla reclusione  da  tre  a  cinque  anni,  ferma  restando,
comunque,  l'applicazione  dell'articolo  29,  primo  comma,   quanto
all'interdizione perpetua. 
 
  La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti  a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale  per  uno  dei
delitti previsti dalla presente sezione  e  per  il  delitto  di  cui
all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di
minori, comporta in ogni caso l'interdizione  perpetua  da  qualunque
incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio
o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate
abitualmente da minori. 
 
  In ogni  caso  e'  disposta  la  chiusura  degli  esercizi  la  cui
attivita' risulta finalizzata  ai  delitti  previsti  dalla  presente
sezione, nonche'  la  revoca  della  licenza  di  esercizio  o  della
concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.