Art. 609-undecies.
(Adescamento di minorenni).
Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli
600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies,
609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di
anni sedici, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato,
con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende
qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso
artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante
l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di
comunicazione.
((La pena e' aumentata:
1) se il reato e' commesso da piu' persone riunite;
2) se il reato e' commesso da persona che fa parte di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita';
3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte,
deriva al minore un pregiudizio grave;
4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore)).