(Codice Penale-art. 609 undecies)
                         Art. 609-undecies. 
 
                     (Adescamento di minorenni). 
 
  Chiunque, allo scopo di commettere i reati  di  cui  agli  articoli
600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se  relativi  al  materiale
pornografico  di  cui   all'articolo   600-quater.1,   600-quinquies,
609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore  di
anni sedici, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato,
con la reclusione da uno a  tre  anni.  Per  adescamento  si  intende
qualsiasi atto volto a  carpire  la  fiducia  del  minore  attraverso
artifici,  lusinghe  o  minacce  posti  in  essere   anche   mediante
l'utilizzo  della  rete  internet  o  di  altre  reti  o   mezzi   di
comunicazione. 
 
  ((La pena e' aumentata: 
    1) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
    2)  se  il  reato  e'  commesso  da  persona  che  fa  parte   di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
    3) se dal fatto,  a  causa  della  reiterazione  delle  condotte,
deriva al minore un pregiudizio grave; 
    4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore)).