(Codice Penale-art. 609 octies)
                          Art. 609-octies. 
 
                   (Violenza sessuale di gruppo). 
 
  La violenza sessuale di gruppo consiste  nella  partecipazione,  da
parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza  sessuale  di  cui
all'articolo 609-bis. 
 
  Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con
la reclusione ((da otto a quattordici anni)). 
 
  ((Si applicano le)) circostanze aggravanti  previste  dall'articolo
609-ter. 
 
  La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera  abbia  avuto
minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La
pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere
il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4)
del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.