Articolo 5.
Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.
1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per
gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui
all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonche' le
varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di
variante, indicandone i motivi.
2. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, comma 1,
lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la
situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della
sua non imputabilita' alla stazione appaltante, della sua non
prevedibilita' al momento della redazione del progetto o della
consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la
variazione.
3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto,
anche ai sensi dell'articolo 120, comma 7, del codice, il direttore
dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione
motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui
fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della
stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle
modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro
economico.
4. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti
dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al
progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che
non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o
cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali
e ambientali o comunque di proprieta' delle stazioni appaltanti.
5. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei
lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la
rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
6. Nel caso di cui all'articolo 120, comma 9, del codice, l'esecutore
non puo' far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la
perizia suppletiva e' accompagnata da un atto di sottomissione che
l'esecutore e' tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di
motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga
variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del
contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque
prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale;
in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai
fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto e'
formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato
dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per
varianti gia' intervenute, nonche' dell'ammontare degli importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti
all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.
7. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se
comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 41 del codice, ove
esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate
avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso
un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e
approvati dal RUP.
8. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 7 risultino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
prezzi prima di essere ammessi nella contabilita' dei lavori sono
approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se
l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati e approvati,
la stazione appaltante puo' ingiungergli l'esecuzione delle
lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita'; ove l'esecutore non
iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono
definitivamente accettati.
9. Il direttore dei lavori puo' disporre modifiche di dettaglio non
comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale,
comunicandole preventivamente al RUP.
10. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta
dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche
degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative
di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione
dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP
unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le
modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonche'
singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che
non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative
stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di
esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le
varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 120 del codice, non alterano in maniera sostanziale il
progetto ne' le categorie di lavori.
11. ((L'Autorita' pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate
secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice.))
12. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia
di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo
eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto,
incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture
prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e a una apposita relazione del
RUP, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante.