Art. 616.
(Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza)
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza
chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di
prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza
chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la
distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non e' preveduto come
reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un
anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte,
il contenuto della corrispondenza, e' punito, se dal fatto deriva
nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu' grave reato,
con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
((Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per
"corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica,
telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra
forma di comunicazione a distanza)).