(Codice Penale-art. 616)
                              Art. 616. 
 
     (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) 
 
  Chiunque prende cognizione  del  contenuto  di  una  corrispondenza
chiusa, a lui non diretta, ovvero  sottrae  o  distrae,  al  fine  di
prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza
chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in  parte,  la
distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non  e'  preveduto  come
reato da altra disposizione di legge, con la  reclusione  fino  a  un
anno o con la multa da lire trecento a cinquemila. 
 
  Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o  in  parte,
il contenuto della corrispondenza, e' punito,  se  dal  fatto  deriva
nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu'  grave  reato,
con la reclusione fino a tre anni. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 
 
  ((Agli  effetti  delle  disposizioni   di   questa   sezione,   per
"corrispondenza"   si   intende   quella   epistolare,   telegrafica,
telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra
forma di comunicazione a distanza)).