(Codice Penale-art. 617 bis)
                            Art. 617-bis. 
 
((Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e
di  altri  mezzi  atti  a  intercettare,  impedire   o   interrompere
     comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche)) 
 
  ((Chiunque, fuori dei casi  consentiti  dalla  legge,  al  fine  di
prendere cognizione di  una  comunicazione  o  di  una  conversazione
telefonica o telegrafica tra altre  persone  o  comunque  a  lui  non
diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene,
produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna,  mette  in
altro modo a disposizione di altri o installa apparati,  strumenti  o
parti di apparati o di strumenti idonei a  intercettare,  impedire  o
interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche
tra altre persone, e' punito con  la  reclusione  da  uno  a  quattro
anni)). 
 
  La pena e' della reclusione da uno a cinque anni  se  il  fatto  e'
commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o  a  causa
delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio con abuso dei poteri  o  con  violazione  dei
doveri inerenti alla funzione o servizio  o  da  chi  esercita  anche
abusivamente la professione di investigatore privato.