(Codice Penale-art. 621)
                              Art. 621. 
 
          (Rivelazione del contenuto di documenti segreti) 
 
  Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione  del  contenuto,
che debba rimanere segreto, di altrui atti o  documenti,  pubblici  o
privati, non costituenti  corrispondenza,  lo  rivela,  senza  giusta
causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e'  punito,  se
dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni  o  con
la multa da lire mille a diecimila. 
 
  ((Agli  effetti  della  disposizione  di  cui  al  primo  comma  e'
considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente
dati, informazioni o programmi)). 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.