Art. 623. (( (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali).)) ((Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, e' punito con la reclusione fino a due anni. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto. Se il fatto relativo ai segreti commerciali e' commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena e' aumentata. Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.))