(Codice Penale-art. 649)
                              Art. 649. 
 
(Non punibilita' e querela della persona offesa, per fatti commessi a
                         danno di congiunti) 
 
  Non e' punibile chi ha  commesso  alcuno  dei  fatti  preveduti  da
questo titolo in danno: 
 
  1° del coniuge non legalmente separato; 
 
  ((1-bis. della parte dell'unione civile tra  persone  dello  stesso
sesso;)) 
 
  2° di un ascendente o discendente o di un affine  in  linea  retta,
ovvero dell'adottante o dell'adottato; 
 
  3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano. 
 
  I fatti preveduti da questo titolo sono punibili  a  querela  della
persona offesa, se commessi a danno del coniuge  legalmente  separato
((o della parte dell'unione civile tra persone  dello  stesso  sesso,
nel caso in cui sia stata manifestata  la  volonta'  di  scioglimento
dinanzi all'ufficiale dello stato civile e  non  sia  intervenuto  lo
scioglimento della stessa)), ovvero del fratello o della sorella  che
non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote  o
dell'affine in secondo grado con lui conviventi. 
 
  Le disposizioni di questo articolo  non  si  applicano  ai  delitti
preveduti dagli articoli 628, 629 e  630  e  ad  ogni  altro  delitto
contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.