Art. 561.
(Restituzione degli immobili).
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi
da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario puo' averli
gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. ((I pesi e le
ipoteche restano efficaci se la riduzione e' domandata dopo venti
anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso
l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in
ragione del conseguente minor valore dei beni, purche' la domanda sia
stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le
stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici
registri)).
I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda
giudiziale.