(CODICE CIVILE-art. 561)
                              Art. 561. 
 
                   (Restituzione degli immobili). 
 
  Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono  liberi
da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario puo' averli
gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652.  ((I  pesi  e  le
ipoteche restano efficaci se la riduzione  e'  domandata  dopo  venti
anni  dalla  trascrizione  della  donazione,  salvo  in  questo  caso
l'obbligo del donatario di compensare  in  denaro  i  legittimari  in
ragione del conseguente minor valore dei beni, purche' la domanda sia
stata proposta entro dieci anni dall'apertura della  successione.  Le
stesse disposizioni si applicano per i mobili  iscritti  in  pubblici
registri)). 
 
  I  frutti  sono  dovuti  a  decorrere  dal  giorno  della   domanda
giudiziale.