(Codice Penale-art. 661)
                              Art. 661. 
 
                  (Abuso della credulita' popolare) 
 
  Chiunque,  pubblicamente,  cerca  con  qualsiasi  impostura,  anche
gratuitamente, di abusare della credulita' popolare ((e'  soggetto)),
se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, ((alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)).