(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 473 bis)
                            Art. 473-bis 
 
                      (Ambito di applicazione). 
 
  Le disposizioni del presente titolo si  applicano  ai  procedimenti
relativi allo stato delle  persone,  ai  minorenni  e  alle  famiglie
attribuiti alla  competenza  del  tribunale  ordinario,  del  giudice
tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga
diversamente  e  con   esclusione   dei   procedimenti   volti   alla
dichiarazione di  adottabilita',  dei  procedimenti  di  adozione  di
minori di eta' e dei procedimenti attribuiti  alla  competenza  delle
sezioni  specializzate  in  materia   di   immigrazione,   protezione
internazionale  e  libera  circolazione  dei  cittadini   dell'Unione
europea. 
 
  Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti  di
cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I  e
III del libro secondo. 
 
                                                        (171) ((173)) 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".