Art. 473-bis
(Ambito di applicazione).
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti
relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie
attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice
tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga
diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla
dichiarazione di adottabilita', dei procedimenti di adozione di
minori di eta' e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle
sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
europea.
Per quanto non disciplinato dal presente titolo, i procedimenti di
cui al primo comma sono regolati dalle norme previste dai titoli I e
III del libro secondo.
(171) ((173))
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".