(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 473 bis.5)
                           Art. 473-bis.5 
 
                      (Modalita' dell'ascolto). 
 
  L'ascolto del minore e' condotto dal giudice, il quale  puo'  farsi
assistere da esperti e altri ausiliari. Se il  procedimento  riguarda
piu' minori, di regola il giudice li ascolta separatamente. 
 
  L'udienza  e'  fissata  in  orari  compatibili  con   gli   impegni
scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla
sua eta', anche in luoghi diversi dal tribunale. 
 
  Prima di procedere all'ascolto, il giudice indica  i  temi  oggetto
dell'adempimento  ai  genitori,  agli  esercenti  la  responsabilita'
genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i  quali
possono  proporre  argomenti  e  temi  di   approfondimento   e,   su
autorizzazione del giudice, partecipare all'ascolto. 
 
  Il giudice, tenuto conto dell'eta' e del  grado  di  maturita'  del
minore, lo informa della natura  del  procedimento  e  degli  effetti
dell'ascolto,  e  procede  all'adempimento  con  modalita'   che   ne
garantiscono la  serenita'  e  la  riservatezza.  Il  minore  che  ha
compiuto quattordici anni e' informato altresi' della possibilita' di
chiedere la nomina di un curatore  speciale  ai  sensi  dell'articolo
473-bis.8. 
 
  Dell'ascolto del minore e' effettuata registrazione audiovisiva. Se
per motivi tecnici non e' possibile procedere alla registrazione,  il
processo verbale descrive dettagliatamente il contegno del minore. 
 
                                                        (171) ((173)) 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".