(Codice Penale-art. 663 bis)
                            Art. 663-bis. 
 
             (( (Divulgazione di stampa clandestina).)) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi  modo
divulga  stampe  o  stampati  pubblicati  senza  l'osservanza   delle
prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione  della  stampa
periodica e non periodica, e' punito con la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. 
 
  Per le violazioni di cui al presente articolo  non  e'  ammesso  il
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge  24
novembre 1981, n. 689.))