(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 473 bis.11)
                           Art. 473-bis.11 
 
                    (Competenza per territorio). 
 
  Per  tutti  i  procedimenti  nei  quali  devono   essere   adottati
provvedimenti che riguardano un minore, e'  competente  il  tribunale
del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi  e'  stato
trasferimento del minore non autorizzato e non e' decorso un anno, e'
competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale  del
minore prima del trasferimento. 
 
  In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni generali,  ove
non derogate da quanto previsto alla sezione  II  del  capo  III  del
presente titolo. 
 
                                                        (171) ((173)) 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".