(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 473 bis.12)
                           Art. 473-bis.12 
 
                       (Forma della domanda). 
 
  La domanda si propone con ricorso che contiene: 
    a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario  davanti  al  quale  la
domanda e' proposta; 
    b) il nome, il cognome,  il  luogo  e  la  data  di  nascita,  la
cittadinanza, la residenza o il domicilio o la  dimora  e  il  codice
fiscale dell'attore e del convenuto, nonche' dei figli  comuni  delle
parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti  o
portatori di handicap grave, e  degli  altri  soggetti  ai  quali  le
domande o il procedimento si riferiscono; 
    c) il nome, il cognome  e  il  codice  fiscale  del  procuratore,
unitamente all'indicazione della procura; 
    d) la determinazione dell'oggetto della domanda; 
    e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e  degli  elementi
di  diritto  sui  quali  la  domanda  si  fonda,  con   le   relative
conclusioni; 
    f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali  l'attore
intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione. 
 
  Il ricorso deve altresi' indicare l'esistenza di altri procedimenti
aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o  domande
ad  esse  connesse.  Ad  esso  e'   allegata   copia   di   eventuali
provvedimenti, anche provvisori, gia' adottati in tali procedimenti. 
 
  In caso di domande di contributo economico o in presenza  di  figli
minori, al ricorso sono allegati: 
    a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 
    b) la documentazione attestante la titolarita' di  diritti  reali
su beni immobili e beni mobili registrati, nonche' di quote sociali; 
    c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari  relativi
agli ultimi tre anni. 
 
  Nei procedimenti relativi ai minori,  al  ricorso  e'  allegato  un
piano genitoriale che indica gli impegni e  le  attivita'  quotidiane
dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attivita'
extrascolastiche,  alle  frequentazioni  abituali  e   alle   vacanze
normalmente godute. 
 
                                                        (171) ((173)) 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".