Art. 473-bis.12
(Forma della domanda).
La domanda si propone con ricorso che contiene:
a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la
domanda e' proposta;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la
cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice
fiscale dell'attore e del convenuto, nonche' dei figli comuni delle
parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o
portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le
domande o il procedimento si riferiscono;
c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore,
unitamente all'indicazione della procura;
d) la determinazione dell'oggetto della domanda;
e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative
conclusioni;
f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore
intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorso deve altresi' indicare l'esistenza di altri procedimenti
aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande
ad esse connesse. Ad esso e' allegata copia di eventuali
provvedimenti, anche provvisori, gia' adottati in tali procedimenti.
In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli
minori, al ricorso sono allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarita' di diritti reali
su beni immobili e beni mobili registrati, nonche' di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi
agli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso e' allegato un
piano genitoriale che indica gli impegni e le attivita' quotidiane
dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attivita'
extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze
normalmente godute.
(171) ((173))
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".