(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 473 bis.14)
                           Art. 473-bis.14 
 
    (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza). 
 
  Il ricorso e'  depositato  al  giudice  competente  insieme  con  i
documenti in esso indicati. 
 
  Il presidente, entro tre giorni dal deposito del  ricorso,  designa
il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del  procedimento,
e fissa l'udienza di prima comparizione  delle  parti  assegnando  il
termine per la costituzione del convenuto, che deve  avvenire  almeno
trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente  nomina  un  curatore
speciale  quando  il  convenuto  e'  malato  di  mente  o  legalmente
incapace. 
 
  Tra il giorno del deposito  del  ricorso  e  l'udienza  non  devono
intercorrere piu' di novanta giorni. 
 
  Con lo stesso decreto il presidente informa  il  convenuto  che  la
costituzione oltre il suddetto termine implica le  decadenze  di  cui
agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica  mediante  avvocato  e'
obbligatoria e che la parte, sussistendone i  presupposti  di  legge,
puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese  dello
Stato. Informa inoltre le parti della possibilita' di avvalersi della
mediazione familiare. 
 
  Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono  notificati
al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica  del  ricorso  e  la
data dell'udienza  deve  intercorrere  un  termine  non  inferiore  a
sessanta giorni liberi. Il decreto e' inoltre comunicato al  pubblico
ministero, a cura della cancelleria. 
 
  Il termine di cui al terzo comma e' elevato a centoventi  giorni  e
quello di cui al quinto comma e' elevato a novanta giorni nel caso in
cui la notificazione debba essere effettuata all'estero. 
 
                                                        (171) ((173)) 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".