Art. 473-bis.14
(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza).
Il ricorso e' depositato al giudice competente insieme con i
documenti in esso indicati.
Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa
il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento,
e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il
termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno
trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore
speciale quando il convenuto e' malato di mente o legalmente
incapace.
Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono
intercorrere piu' di novanta giorni.
Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui
agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato e'
obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge,
puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato. Informa inoltre le parti della possibilita' di avvalersi della
mediazione familiare.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati
al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la
data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a
sessanta giorni liberi. Il decreto e' inoltre comunicato al pubblico
ministero, a cura della cancelleria.
Il termine di cui al terzo comma e' elevato a centoventi giorni e
quello di cui al quinto comma e' elevato a novanta giorni nel caso in
cui la notificazione debba essere effettuata all'estero.
(171) ((173))
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le
disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente
disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".