(CODICE CIVILE-art. 571)
                              Art. 571. 
 
    ((Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.)) 
 
  ((Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli  e
sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione  del
medesimo per capi, purche' in nessun caso la quota, in cui  succedono
i genitori o uno di essi, sia minore della meta'. 
 
  Se vi  sono  fratelli  e  sorelle  unilaterali,  ciascuno  di  essi
consegue la meta' della quota che consegue ciascuno dei germani o dei
genitori, salva in ogni caso la quota della meta' in favore di questi
ultimi. 
 
  Se entrambi i genitori non  possono  o  non  vogliono  venire  alla
successione e vi  sono  ulteriori  ascendenti,  a  questi  ultimi  si
devolve, nel modo determinato dall'articolo 569, la quota che sarebbe
spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro)).