(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 473 bis.36)
                           Art. 473-bis.36 
 
                  (Garanzie a tutela del credito). 
 
  I provvedimenti, anche se  temporanei,  in  materia  di  contributo
economico in favore della prole o  delle  parti  sono  immediatamente
esecutivi  e  costituiscono  titolo  per  l'iscrizione   dell'ipoteca
giudiziale. Se il valore dei beni  ipotecati  eccede  la  cautela  da
somministrare, si applica il secondo comma dell'articolo 96. 
 
  Il giudice puo' imporre al soggetto obbligato  di  prestare  idonea
garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi
all'adempimento degli obblighi di contributo economico. 
 
  Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo,
per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue  ragioni  in
ordine all'adempimento, puo' chiedere al giudice  di  autorizzare  il
sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore. 
 
  Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di
parte, puo' disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti. 
 
  I provvedimenti di cui  al  secondo,  terzo  e  quarto  comma  sono
richiesti al giudice del procedimento in corso  o,  in  mancanza,  ai
sensi dell'articolo 473-bis.29. 
 
                                                        (171) ((173)) 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".