(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 473 bis.37)
                           Art. 473-bis.37 
 
                   (Pagamento diretto del terzo). 
 
  Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del  contributo
in favore suo o  della  prole,  dopo  la  costituzione  in  mora  del
debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta  giorni,  puo'
notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita  in
cui  e'  stabilita  la  misura  dell'assegno  ai   terzi   tenuti   a
corrispondere periodicamente somme di denaro al  soggetto  obbligato,
con la richiesta di versargli direttamente le somme  dovute,  dandone
comunicazione al debitore inadempiente. 
 
  Il terzo e' tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo  a
quello in cui e' stata effettuata la notificazione. Ove il terzo  non
adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi  confronti
per il pagamento delle somme dovute. 
 
  Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti  terzi
sia  stato   gia'   pignorato   al   momento   della   notificazione,
all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto
al  contributo  e   gli   altri   creditori   provvede   il   giudice
dell'esecuzione, il quale tiene conto  anche  della  natura  e  delle
finalita' dell'assegno. 
 
                                                        (171) ((173)) 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".