(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 473 bis.39)
                           Art. 473-bis.39 
 
        (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). 
 
  In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti
che  arrechino  pregiudizio  al  minore  od  ostacolino  il  corretto
svolgimento delle modalita' dell'affidamento e  dell'esercizio  della
responsabilita' genitoriale, il giudice puo' d'ufficio  modificare  i
provvedimenti in vigore e puo', anche congiuntamente: 
    a) ammonire il genitore inadempiente; 
    b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di  denaro
dovuta dall'obbligato per ogni violazione o  inosservanza  successiva
ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento; 
    c) condannare  il  genitore  inadempiente  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo  di  75  euro  a  un
massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. 
 
  Nei casi di cui al primo comma, il giudice puo' inoltre  condannare
il  genitore  inadempiente  al  risarcimento  dei  danni   a   favore
dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore. 
 
  I  provvedimenti  assunti  dal  giudice   del   procedimento   sono
impugnabili nei modi ordinari. 
 
                                                        (171) ((173)) 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".