(Codice Penale-art. 672)
                              Art. 672. 
 
             (Omessa custodia e mal governo di animali) 
 
  Chiunque lascia liberi, o non custodisce  con  le  debite  cautele,
animali pericolosi da lui  posseduti,  o  ne  affida  la  custodia  a
persona inesperta, e' punito con l'arresto fino a  tre  mesi,  ovvero
con l'ammenda fino a lire tremila. 
 
  Alla stessa pena soggiace: 
 
  1° chi, in luoghi aperti, abbandona a se' stessi animali  da  tiro,
da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non
siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo
l'incolumita' pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 
 
  2° chi aizza o spaventa animali, in modo  da  mettere  in  pericolo
l'incolumita' delle persone. 
                                                               ((90)) 
 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1,
lettera a))  che  "Non  costituiscono  reato  e  sono  soggette  alla
sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  di  denaro  le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e  694
del codice penale". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che  la  somma  dovuta
come  sanzione  amministrativa  e'  da  lire  cinquantamila  a   lire
cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo.