(Codice Penale-art. 677)
                              Art. 677. 
 
(Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) 
 
  Il proprietario di un edificio o di  una  costruzione  che  minacci
rovina ovvero chi e' per lui  obbligato  alla  conservazione  o  alla
vigilanza dell'edificio o  della  costruzione,  il  quale  omette  di
provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, ((e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila  a  un
milione ottocentomila)). 
 
  ((La stessa sanzione si applica a chi)), avendone l'obbligo, omette
di  rimuovere  il  pericolo  cagionato  dall'avvenuta  rovina  di  un
edificio o di una costruzione. 
 
  Se  dai  fatti  preveduti  dalle  disposizioni  precedenti   deriva
pericolo per le persone, la pena e' dell'arresto fino a  sei  mesi  o
dell'ammenda non inferiore a lire tremila.