Art. 677. (Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi e' per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila)). ((La stessa sanzione si applica a chi)), avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena e' dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a lire tremila.